Il Procedimento penale e la Notizia di Reato
La denuncia
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata dal cittadino (o suo avvocato), dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Può essere presentata in forma orale o scritta. Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale. Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La denuncia si presenterà negli uffici delle forze dell'ordine (Questure, Commissariati di P.S., Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113.
La denuncia è un atto facoltativo del cittadino che diventa obbligatorio quando:
- si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
- si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
- si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
- rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive
Determinati soggetti hanno però l’obbligo di denunciare reati perseguibili d’ufficio, pena sanzioni anch’esse penali. Questi soggetti sono ex art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
Per quanto riguarda i tempi utili per la presentazione della denuncia, l'articolo 331 c.p.p. non detta un termine perentorio, ma si limita a dire che questa deve essere inoltrata "senza ritardo".
Il caso di denuncia dovrà essere fatto solo dopo che l’Assistente sociale si sia accertato della reale esistenza, o di un ragionevole dubbio di esistenza, di un reato procedibile d'ufficio.
Se la notizia di reato è appresa fuori dall’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le considerazioni sulla denuncia di privati.
La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve avere forma scritta ed il suo contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato e, se possibile ma non necessarie, delle fonti di prova già note nonché di notizie che valgano ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti.
La denuncia è obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia perseguibile d’ufficio. La presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta, senza ritardo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; in quest’ultimo caso il dirigente dell’ufficio dal quale l’ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore.
L’omissione e il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente.
Qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ometta o ritardi di denunciare il fatto all’autorità giudiziaria incorre in un reato punito con pena pecuniaria (artt. 361-2, c.p.).
Agli effetti della legge penale, (art. 357 c.p.) sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
L’incaricato di pubblico servizio invece è colui il quale, pur esercitando una funzione dello Stato, che non comporti comunque lo svolgimento di una mansione meramente esecutiva, è tuttavia sprovvisto di poteri di supremazia (ex art. 358 c.p.). In quest’ultima accezione è ricompressa l’attività degli operatori sociali.